Ogni bambino ha il diritto di vivere un futuro luminoso, libero dalla paura e dal dolore.
Statuto della Associazione “INSIAMO”
Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione socio-culturale senza scopo di lucro denominata “INSIAMO“, con sede a Serravalle (RSM), Repubblica di San Marino, Via Tre Settembre, n.242
Articolo 2 – Scopi
- L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
- L’Associazione non ha fini di lucro, è estranea ad ogni influenza di religione, di politica, di razza, di etnia, di sesso, di lingua o a qualsiasi altra discriminazione.
L’associazione non ha scopo di lucro diretto ed indiretto, è apolitica e apartitica, è estranea ad ogni influenza di religione, di politica, di razza, di etnia, di sesso, di lingua, o qualsiasi altra discriminazione ed opera nel rispetto della vigente normativa in materia.–L’associazione si prefigge lo scopo di prestare aiuto, assistenza e supporto, materiali, logistici, morali, psicologici ed economici, direttamente ed indirettamente, ai bambini ed alle famiglie dei bambini affetti da malattie rare con particolare attenzione all’oncoematologia pediatrica.
Parallelamente ed ad integrazione e supporto dell’attività suindicata, l’associazione intende operare a favore dei suddetti bambini, delle loro famiglie e dei minori in genere, perseguendo finalità sociali, culturali, aggregative e ricreative, di promozione sociale, per la tutela del diritto alla salute, all’assistenza, alla dignità, favorendo la partecipazione, l’integrazione sociale, l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona, per la promozione e l’ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, formative, didattiche, di socialità, fisiche, motorie e sportive dilettantistiche.
L’attività dell’associazione potrà estrinsecarsi anche attraverso:
– un capillare contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, sociali e politiche, fino alle università e alle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché ai mezzi di comunicazione, favorendo il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all’attuazione delle finalità dell’associazione, anche mediante creazione di una rete di contatti e relazioni con i vari servizi del territorio;
– il supporto e l’affiancamento ai pazienti e alle famiglie dei ricoverati o assistiti all’interno delle strutture sanitarie, durante la degenza, nel corso di visite ambulatoriali, terapeutiche e di riabilitazione e nella fase di post-ospedalizzazione;
– la promozione ed il sostegno della ricerca scientifica nel campo dei tumori dell’età pediatrica e nei campi affini e connessi, anche mediante il finanziamento di borse di studio;
– migliorare l’umanizzazione dell’assistenza e del trattamento del paziente oncologico in età pediatrica in ogni fase della malattia mediante l’utilizzo di personale volontario o di personale suppletivo specialistico medico oncologico o di specialisti in branche collaterali mediche o psicologiche e nell’acquisto di materiale e strumentario sanitario per l’assistenza al malato, utilizzando ogni mezzo moralmente lecito adatto allo scopo. L’attività potrà essere svolta in stretta collaborazione e coordinamento con le autorità sanitarie del territorio;
– l’effettuazione di iniziative di divulgazione e di informazione, anche mediante corsi, convegni, iniziative editoriali e multimediali, nei settori di svolgimento delle proprie attività di interesse generale, anche con riferimento alle connesse tematiche sociali;
– l’allestimento e la gestione di immobili da impiegare nello svolgimento delle attività previste nel presente statuto, inclusa l’accoglienza dei pazienti e dei loro genitori, ovvero mediante la loro cessione in uso o in locazione a terzi, laddove ciò risultasse necessaria o utile al miglior conseguimento delle proprie finalità;
– il conforto umano delle persone colpite da lutti, potrà essere attivato attraverso il ricorso a specialisti;
– lo svolgimento di attività sociali, ludiche, sportive e ricreative, che mirino al mantenimento ed al miglioramento preventivo della salute dei giovani in generale per una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero e che favoriscano la solidarietà.—Per raggiungere tali scopi l’associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria ritenuta opportuna ed utile nonché opera di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
L’associazione potrà partecipare ed aderire ad altri enti ed organismi, pubblici e privati, di cui condivide finalità e metodi o ancora collaborando con essi, anche in regime di convenzione, sia in territorio sammarinese che all’estero.
Articolo 3 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Domanda di ammissione
- Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci coloro che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno indirizzarne la richiesta, redatta su apposito modulo, al Consiglio Direttivo.
- La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale giudizio di respingimento deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- La maggioranza dei soci deve avere la residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino.
- 7. Il tesseramento viene effettuato sulla base dell’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
- Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 4 del successivo art. 13.
- La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.
- I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6 – Decadenza dei soci
- I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; c) scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto.
- Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera b) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
- L’associato radiato non può essere più ammesso.
- I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
Articolo 7 – Organi sociali
- Gli organi sociali sono:
- l’Assemblea generale dei soci
- Il Consiglio Direttivo
Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale
- L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
- L’assemblea deve essere convocata almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati, a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’Assemblea delibera sui punti contenuti all’ordine del giorno e deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione.
- Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno; b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
- L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
- Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 – Partecipazione all’assemblea
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l’elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l’operato del Consiglio è ammesso reclamo all’assemblea da presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
- I partecipanti all’Assemblea votano con metodo personale. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altri associati muniti di procura nominativa scritta, valida per singole adunanze. Ogni associato può ricevere un massimo di due deleghe per ogni singola adunanza.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
- L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione ogni tre anni a scrutinio segreto degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 6.
Articolo 11 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione del Consiglio Direttivo decaduto; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 12 – Validità assembleare
- L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
- L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei membri presenti e deve essere fissata nello stesso giorno e nello stesso luogo mezz’ora dopo la prima.
Per la sola assemblea elettiva, la seconda convocazione è valida solo se la presenza minima tra gli aventi diritto al voto è pari al doppio dei componenti il Consiglio Direttivo.
Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a sette componenti compreso il presidente determinato, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.
- I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
- Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società ed associazioni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
- Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In caso di parità prevale il voto del presidente.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 – Dimissioni
- Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
- Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, si procederà alla nomina di un nuovo Presidente alla prima assemblea utile. Fino alla nomina e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’Amministrazione ordinaria dell’Associazione, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.
Articolo 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
- Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) eleggere il Presidente; b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea; d) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 7; e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci; g) Il Consiglio Direttivo può emanare uno o più regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e che dovranno essere sottoposti all’Assemblea per la loro approvazione; h) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all’Assemblea, ma deve poi ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.
- Oltre a quanto sopra il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti: aa) attuare le iniziative di cui all’art.2; bb) stabilire l’ammontare della quota associativa annuale; cc) deliberare su ogni questione relativa al funzionamento dell’Associazione.
Articolo 17 – Il Presidente
- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
- Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
Articolo 18 – Il Vice-Presidente
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 – Il Segretario e il Tesoriere
- Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la burocrazia societaria, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
- Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 20 – Il rendiconto economico
- Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell’associazione.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
- L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’art. 14 comma 2.
Articolo 21 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 22 – Il Patrimonio
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi pubblici oppure privati di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
Articolo 23 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale.
Articolo 24 – Scioglimento
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto.
- L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 25 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti.